“Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”: utilizzabili i vecchi modelli di versamento
Per effetto della legge di conversione del Decreto “Sostegni-ter” (D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modifiche dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25), i contribuenti che non hanno versato le rate 2021 della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” e della “Rottamazione delle risorse proprie UE”, sono riammessi ai benefici della “definizione agevolata” effettuando il pagamento delle somme dovute entro l’8 agosto 2022 (31 luglio 2022 più i cinque giorni di tolleranza e i giorni festivi).
Entro tale data, quindi, dovranno essere versate le rate della “Rottamazione-ter” in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021. Per il “Saldo e stralcio”, entro tale termine dovranno essere corrisposte le rate in scadenza il 31 marzo e il 31 luglio 2021.
Al riguardo, con un comunicato stampa Agenzia delle Entrate-Riscossione ha confermato quanto segue:
- il pagamento dev’essere effettuato utilizzando i bollettini già inviati e riferiti alle originarie scadenze delle rate 2021 (febbraio, maggio, luglio e novembre per la “Rottamazione-ter”; marzo e luglio per il “Saldo e stralcio”) che è possibile anche richiedere sul sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it;
- è possibile pagare presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nelle tabaccherie aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e con l’App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa, nonché – previo appuntamento – presso gli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione. E’ ammesso anche effettuare la compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili (c.d. crediti certificati) maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- in caso di versamenti oltre i termini previsti o per importi parziali, si decade dai benefici della definizione agevolata e i pagamenti già effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.