Bonus facciate, sconto in fattura escluso se non è indicato in fattura
Con la Risposta all’istanza di interpello 20 luglio 2022, n. 385 , l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla spettanza del bonus facciate nel caso in cui sia stata emessa una fattura senza lo sconto in fattura del 90%, e il cliente abbia pagato, attraverso un bonifico parlante, il restante 10%. In particolare, è stato precisato che nella situazione descritta l’opzione per il contributo sotto forma di sconto non può considerarsi perfezionata, non essendovi stato peraltro il pagamento dei lavori per l’intero.
Il committente potrà comunque recuperare nella dichiarazione dei redditi, in presenza di tutti gli altri requisiti previsti, il 10% delle spese effettivamente sostenute, mediante fruizione diretta della detrazione nella misura del 90%.
In altre parole:
- non è più possibile beneficiare dello sconto in fattura e quel 10 per cento versato può essere detratto direttamente dal committente in misura pari al 90% nella sua dichiarazione dei redditi;
- tale detrazione non potrà essere ceduta qualora il committente, beneficiario della detrazione, non abbia effettuato la comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro i termini previsti;
- il restante 90% del corrispettivo documentato con la fattura, se pagato entro il 2022, potrà essere portato in detrazione direttamente dal committente – nella dichiarazione dei redditi relativa al 2022 – nella misura del 60% (art. 1, comma 219, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Legge di Bilancio 2020), oppure ceduto ad altri soggetti, compresi gli intermediari finanziari, nella misura corrispondente alla detrazione spettante, previa opzione per la cessione del credito;
- nel caso in esame – ha aggiunto l’Agenzia – non si ravvisano le condizioni poste dall’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 ai fini dell’emissione di una nota di variazione in diminuzione e, conseguentemente, una nuova fattura. Infatti, la mancata annotazione dello sconto non pregiudica la validità fiscale della fattura emessa, che riporta l’imponibile – pari al corrispettivo pattuito – e l’IVA ad esso relativo, calcolata sull’intero corrispettivo pattuito al lordo dello sconto.