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IVA ed accise ridotte sui carburanti: dalle Dogane precisazioni sugli obblighi dei benzinai

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Per effetto del D.M. 24 giugno 2022 , per il periodo 9 luglio-2 agosto 2022:

  1. sono ridotte le aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio e sui GPL impiegati come carburanti;
  2. il gas naturale usato per autotrazione è esente dall’accisa ed è soggetto ad IVA con l’aliquota ridotta al 5%.

La norma dispone che gli esercenti depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all’art. 25, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1995, nonché gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al medesimo art. 25, comma 2, lettera b), debbano trasmettere, entro il 9 agosto 2022, all’Ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti utilizzati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 2 agosto 2022.

Con la circolare 11 luglio 2022, n. 27/2002 , l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha ribadito che gli esercenti sono tenuti a trasmettere all’Ufficio delle dogane territorialmente competente mediante PEC o in via telematica, entro il 9 agosto 2022, le giacenze dei medesimi prodotti rilevate alla fine della giornata del 2 agosto 2022.

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