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Tax credit per l’acquisto di prodotti energetici, da oggi la comunicazione

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A decorrere da oggi, 7 luglio 2022, e fino al 21 dicembre 2022, è possibile inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione di cessione dei seguenti crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici:

  • credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022), di cui all’art. 15 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, pari al 20% delle spese sostenute;
  • credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022), di cui all’art. 4 del D.L. 1° marzo 2022, n. 17, pari al 25% delle spese sostenute;
  • credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022), di cui all’art. 15.1 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, pari al 10% delle spese sostenute;
  • credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022), di cui all’art. 5 del D.L. 1° marzo 2022, n. 17, pari al 25% delle spese sostenute;
  • credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022), di cui all’art. 3 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, pari al 15% delle spese sostenute;
  • credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022), di cui all’art. 4 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, pari al 25% delle spese sostenute;
  • credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (primo trimestre 2022), di cui all’art. 18 del D.L. 1° marzo 2022, n. 17, pari al 20% delle spese sostenute.

Tali termini sono stati fissati dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento direttoriale 30 giugno 2022, n. 253445 , con il quale è stato inoltre approvato – con le relative istruzioni e specifiche tecniche – il modello utilizzabile a tal fine.

I suddetti crediti d’imposta possono essere utilizzati in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2022, o in alternativa, ai sensi degli artt. 3 , 4 , 9 e 18 , del D.L.  n. 21/2022 e dell’art. 15.1 del D.L. n. 4/2022 , ceduti a soggetti terzi, a determinate condizioni.

La comunicazione di cessione dei crediti può essere trasmessa direttamente dal beneficiario del credito d’imposta (cedente) oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia.

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