Trust, soggette a successioni e donazioni all’atto di attribuzione ai beneficiari le partecipazioni segregate
Sotto il profilo civilistico, sono cadute in successione le partecipazioni segregate nel trust dal disponente a seguito della morte di quest’ultimo, nel caso in cui il trust sia stato dichiarato interposto ai fini fiscali ai sensi dell’art. 37, comma 3, del TUIR.
Si ritiene infatti che tali partecipazioni facciano tuttora parte del patrimonio segregato nel trust: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 4 luglio 2022, n. 359 .
Per il Fisco, la circostanza che il trust non possa essere considerato validamente operante sotto il profilo fiscale, rileva ai soli fini dell’imputazione dei redditi, comportando che i redditi formalmente prodotti dal trust saranno assoggettati a tassazione in capo al disponente.
Nel citato documento di prassi è stato inoltre sottolineato che secondo un consolidato orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità, la “costituzione del vincolo di destinazione” non integra un autonomo presupposto ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, ma è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale.
Nel trust, tale trasferimento imponibile si realizza solo all’atto “di eventuale attribuzione del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo” (Cass. 23 aprile 2020, n. 8082).
Di conseguenza, nella situazione prospettata l’imposta sulle successioni e donazioni troverà applicazione all’atto di attribuzione ai beneficiari delle predette partecipazioni da parte del trustee.