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Non evita la decadenza dai benefici “prima casa” il riacquisto entro un anno della nuda proprietà di un altro immobile

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Ai sensi della Nota II-bis all’art. 1, comma 4, della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la decadenza dalle agevolazioni “prima casa” è evitata se il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici stessi, proceda all’acquisto di un altro immobile che dev’essere destinato ad abitazione principale.

Per la giurisprudenza di legittimità, tale disciplina dettata per il riacquisto trova la propria ratio “nel fine di favorire l’acquisto della casa di proprietà, tutelato anche a livello costituzionale, in favore di coloro che siano costretti a ripetuti trasferimenti di residenza e, al contempo, evitare che l’agevolazione possa assecondare intenti speculativi realizzati attraverso la semplice integrazione dei requisiti necessari a godere dell’agevolazione in relazione al primo acquisto”.

Il Legislatore ha quindi inteso “evitare che l’agevolazione vada a favorire, non l’acquisto di un bene primario (…) bensì intenzioni speculative” (Cass. 29 ottobre 2021, n. 3088211 giugno 2020, n. 1122127 novembre 2019, n. 3092528 giugno 2016, 13343).

La Suprema Corte ha inoltre affermato che “l’atto necessario affinché il contribuente eviti la decadenza dell’agevolazione cd. prima casa di cui ha fruito in precedenza sia rappresentato da un titolo idoneo a consentirgli l’uso e il godimento di un’abitazione in via piena ed esclusiva e, conseguentemente, nell’esercizio dei relativi poteri, a destinare la stessa quale sua abitazione principale” (Cass. 28 giugno 2018, n. 17148).

Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 28 giugno 2022, n. 349, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il riacquisto, entro un anno, della sola nuda proprietà di un altro immobile non è sufficiente ad evitare la decadenza conseguente alla rivendita infraquinquennale dell’immobile acquistato con l’agevolazione “prima casa”.

A tal fine, inoltre, non rileva la circostanza relativa all’impossibilità di adibire la casa riacquistata a propria abitazione principale dal contribuente cittadino italiano emigrato all’estero.

Risposta_n_349_2022

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