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Da oggi in vigore il decreto “Semplificazioni”: come cambia il calendario fiscale

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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 di ieri, 21 giugno 2022, il decreto “Semplificazioni” (D.L. 21 giugno 2022, n. 73), approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri. Diversi gli interventi apportati in materia di imposte dirette e indirette, cui si aggiunge una parziale riformulazione del calendario fiscale, in particolare per alcuni adempimenti IVA e dichiarativi (IMU e imposta di soggiorno).

Tra le principali novità del provvedimento – che entra in vigore oggi, 22 giugno – si segnalano le seguenti:

  1. passa dal 16 al 30 settembre il termine per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativa al secondo trimestre dell’anno (art. 21-bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122);
  2. il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (modelli Intrastat) passa dal giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento, alla fine del mese successivo al periodo di riferimento. In tal senso è stato modificato l’art. 50, comma 6-bis, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, e abrogato l’art. 3, comma 1, del D.M. 22 febbraio 2010;
  3. viene esteso al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno di imposta 2021;
  4. per le annualità 2020 e 2021, passa dal 30 giugno al 30 settembre 2022 il termine di presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno (art. 4, comma 1-ter , D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; art. 4, comma 5-ter , D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96);
  5. l’introduzione di una norma che esclude dai controlli i dati che non sono stati oggetto di modifiche, compresi quelli comunicati da terzi in relazione alle dichiarazioni presentate anche tramite Caf e professionisti. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni (art. 5, comma 1, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175);
  6. in caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante Caf o professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata. A tal fine il Caf o il professionista acquisisce dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema tessera sanitaria e ne verifica la corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l’Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al Sistema tessera sanitaria (art. 5, comma 3, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175).

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