Indicazione dei CCNL applicati ed affidamento dei lavori edili: i chiarimenti dell’AE
L’Agenzia delle Entrate – con Circolare 27 maggio 2022, n. 19/E – ha fornito alcuni chiarimenti sulla corretta applicazione delle disposizioni inerenti alle condizioni di lavoro adeguate nel settore dell’edilizia (legate alla fruizione del cd. Superbonus).
Al riguardo, l’Agenzia Entrate ha precisato che il soggetto-datore di lavoro che esegue opere di importo superiore ad € 70.000 è tenuto a indicare nel contratto di prestazione d’opera o di appalto (che contiene l’atto di affidamento dei lavori) che i lavori edili, di cui all’allegato X al D.Lgs. n. 81 del 2008 sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ex art. 51, Dlgs. n. 81/2015.
In tal senso, si può ritenere che, allo stato, siano in possesso dei richiamati requisiti i contratti collettivi di lavoro riferiti al settore edile identificati con i seguenti codici assegnati dal CNEL, che hanno, a tutti gli effetti, sostituito i codici utilizzati in precedenza dall’INPS:
- F012 (tale CCNL ha assorbito anche i precedenti contratti collettivi F011 e F016);
- F015;
- F018 (tale CCNL ha assorbito anche il precedente contratto collettivo F017).
Sarà, comunque, onere del committente dei lavori richiedere l’inserimento dell’indicazione dei contratti collettivi ovvero verificarne l’inserimento, in quanto l’omessa indicazione nell’atto di affidamento determina il mancato riconoscimento dei benefici fiscali normativamente previsti.