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Prodotti alcolici ed energetici: le novità per le dichiarazioni di importazione

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Con un avviso  pubblicato sul proprio sito, l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha fornito chiarimenti in merito agli effetti dell’entrata in vigore del nuovo sistema di gestione delle dichiarazioni di importazione.

In particolare:

PRODOTTI ALCOLICI ed ENERGETICI:
le NOVITÀ per le DICHIARAZIONI di IMPORTAZIONE
PRODOTTI ALCOLICI – TELEMATIZZAZIONE dei DATI CONTABILI Tracciati record ALCODA, ALCODA per RETE, ALCOAR, ALCOAV, ALCOPP, ALCODC: in corrispondenza del campo 23 “Numero documento/verbale” è stata aggiunta la condizione CN86, con la quale vengono gestiti i nuovi tipi di documento.

È stata modificata la tabella dei documenti TA05 del settore prodotti alcolici, con l’inserimento dei documenti H1, H2 e H4.

PRODOTTI ENERGETICI – TELEMATIZZAZIONE dei DATI CONTABILI Tracciati record OLIMDA, OLIMOP, OLLUDA, OLIMDC: in corrispondenza del campo 20 “Numero documento/verbale” è stata aggiunta la condizione CN86, con la quale vengono gestiti i nuovi tipi di documento.

È stata modificata la tabella dei documenti TA05 del settore prodotti energetici, con l’inserimento dei documenti H1, H2 e H4.

CIRCOLAZIONE in REGIME SOSPENSIVO con e-AD Tracciato record IE815, in corrispondenza del campo 86.3, la cui descrizione cambia in “Codice identificativo del DAU di importazione/Dichiarazione H”, è stata aggiornata la regola R013 come segue: R013: Indicare l’identificativo univoco (MRN) della dichiarazione H composto da 18 caratteri alfanumerici senza spazi
oppure il numero del DAU, fornito dallo speditore con l’invio del DAA elettronico, utilizzando il seguente formato:

  • registro (4 caratteri alfanumerici, compresi eventuali spazi);
  • numero bolletta (8 caratteri numerici);
  • bimestre (1 carattere numerico);
  • anno (2 caratteri numerici, corrispondenti alle ultime 2 cifre);
  • codice ufficio (6 caratteri).

In totale il numero del DAU sarà composto da 21 caratteri, costituiti dai 5 campi elencati inseriti di seguito senza spazi o altri caratteri separatori.

La bolletta n. 57 allibrata sul registro “4 T” del 10 dicembre 2010 dalla sezione doganale identificata dal codice 068100 dovrà essere indicata con il valore: – “4 T 00000057610068100”.

I valori ammessi nei primi quattro caratteri, corrispondenti al registro, sono elencati nella tabella “T028 – Registri di importazione”.

DECORRENZA delle NUOVE REGOLE Le citate modifiche, già disponibili in ambiente di validazione dal 27 maggio 2022, saranno disponibili in ambiente di esercizio dal 1° giugno 2022.

Avviso Integrazione ai servizi digitali accise a seguito del nuovo sistema di Dichiarazioni Importazione

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