Interventi edilizi, al via le nuove condizioni per fruire dell’agevolazione fiscale
Per i lavori edili, rientranti nell’allegato X del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, aventi importo complessivo superiore a 70.000 euro ed avviati successivamente al 27 maggio 2022, il riconoscimento di alcuni benefici è subordinato alla condizione dell’indicazione, nell’atto di affidamento dei lavori, dell’esecuzione di questi ultimi da parte di datori di lavoro che applicano i contratti collettivi di lavoro del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La novità è contenuta nell’art. 23-bis del Decreto “Ucraina” (D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modifiche dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51).
Sempre con riferimento alle agevolazioni legate alle ristrutturazioni edilizie, viene previsto che a partire dal 1° luglio 2023, per beneficiare delle detrazioni fiscali di cui agli artt. 119 e 121 del D.L. n. 34/2020, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro dovrà essere affidata esclusivamente ad imprese in possesso della certificazione SOA, finora richiesta per la partecipazione agli appalti pubblici (art. 84 del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).
Dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023 le imprese che eseguono lavori sopra i 516 mila euro dovranno fare richiesta della certificazione SOA, necessaria per poter lavorare dal 1° luglio.