Riporto delle perdite, non è sufficiente il test di vitalità
Con la Risposta all’istanza di interpello 10 maggio 2022, n. 254 , l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la circostanza che una società abbia superato il “test di vitalità” e che quindi esprima una situazione di operatività, non è sufficiente per sostenere la disapplicazione del limite patrimoniale di ordine quantitativo previsto dal comma settimo dell’art. 172 del TUIR. Diversamente, infatti, la disposizione avrebbe previsto solo uno dei due limiti, ossia quello concernente la vitalità societaria.
Non basta, pertanto, realizzare i presupposti del test di vitalità per disapplicare la normativa appena richiamata, né risulta sufficiente sostenere che la società ha svolto attività operativa fino al compimento della fusione.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 172 del TUIR, le perdite fiscali delle società partecipanti alla fusione, compresa l’incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione, incorporante o beneficiaria:
- per la parte del loro ammontare che non eccede quello del patrimonio netto della società che riporta le perdite, quale risulta dall’ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale redatta ai sensi dell’art. 2501-quater del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e dei versamenti fatti negli ultimi 24 mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa;
- qualora dal conto economico della società le cui perdite sono oggetto di riporto, relativo all’esercizio precedente a quello in cui la fusione è deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all’art. 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.