La presenza di un rappresentante fiscale non osta alla procedura di rimborso
La presenza di un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 (secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli con la circolare 14 dicembre 2021, n. 40/2021) non osta alla procedura di rimborso ex art. 38-ter del D.P.R. n. 633/1972: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 9 maggio 2022, n. 248 .
In particolare:
- ciò che impedisce l’utilizzo di tale procedura, infatti, è la circostanza che le bollette doganali, equiparabili alle fatture di acquisto, siano intestate alla partita IVA italiana della società;
- Ai fini dell’accesso al rimborso ex art. 38-ter del Decreto “IVA”, non è sufficiente la circostanza che le bollette doganali non siano registrate nei registri IVA istituiti dal rappresentante fiscale;
- l’unico soggetto legittimato a recuperare l’IVA assolta al momento dell’importazione resta in ogni caso il rappresentante fiscale cui sono intestate le bollette doganali, che, previa registrazione delle stesse nel registro degli acquisti di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972, può detrarre l’imposta assolta oppure chiederne il rimborso annuale e/o trimestrale ex art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972.
Con la richiamata circolare n. 40/2021, l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli aveva affermato che “Ancorché non stabilito nell’UE, l’importatore deve, comunque, essere identificato ai fini doganali, attraverso l’attribuzione di un codice EORI (art. 9 CDU) a cui deve essere collegata la partita IVA rilasciatagli direttamente a seguito di identificazione fiscale diretta nel Paese membro dell’UE o quella del rappresentante fiscale nominato nello Stato Membro nel quale lo stesso effettua le operazioni doganali”.