Perdite su crediti, la procedura concorsuale prevede un “automatismo di deducibilità”
Ai sensi dell’art. 101, comma 5, del Tuir, ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, il contribuente deve dimostrare gli elementi “certi e precisi” che danno luogo alle perdite, le quali devono ritenersi esistenti quando il debitore non paghi volontariamente e i crediti non possano essere soddisfatti coattivamente (Cass. 3 ottobre 2018, n. 24012), ma non se le perdite sono correlate all’assoggettamento del debitore a procedure concorsuali.
Tale previsione normativa prevede infatti, in presenza di una procedura concorsuale, un automatismo di deducibilità che prescinde da ogni ulteriore verifica della definitività e degli elementi certi e precisi richiesti in tutti gli altri casi.
Tale automatismo – come già chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 23 gennaio 2009, n. 16/E e ribadito con la Circolare 1° agosto 2013, n. 26/E– si fonda sul presupposto che l’accertamento giudiziale o da parte di un’autorità amministrativa dello stato di insolvenza del debitore (o dello stato di crisi in caso del concordato preventivo) costituisce evidenza oggettiva della situazione di illiquidità di quest’ultimo.
In altri termini, in caso di procedure concorsuali la situazione di sofferenza della partita ereditaria è ritenuta definitiva in quanto ufficialmente conclamata ad opera di un soggetto terzo indipendente e non rimessa alla mera valutazione del creditore.
Tali principi sono stati ribaditi dalla quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con la sentenza 22 dicembre 2021, n. 13712 , depositata lo scorso 2 maggio.