Estensione fatturazione elettronica e anticipo sanzioni per chi rifiuta i pagamenti con POS
Decorreranno dal 30 giugno 2022 – anziché dal 1° gennaio 2023 – le sanzioni nei confronti di chi rifiuta il pagamento effettuato con POS: è quanto prevede il secondo decreto “PNRR” (D.L. 30 aprile 2022, n. 36), pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore ieri, 1° maggio.
L’art. 18 del decreto, in particolare, interviene sul testo dell’art. 15, comma 4-bis, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Saranno inoltre estesi, a decorrere dal 1° luglio 2022, gli obblighi di fatturazione elettronica ai soggetti attualmente esonerati, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, ovvero:
- i soggetti rientranti nel “regime di vantaggio” di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111;
- i soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- le associazioni sportive dilettantistiche che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2, della Legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro
Restano esclusi dall’obbligo fino al 2024, i soggetti passivi che percepiscono ricavi e compensi non superiori a 25.000 euro.
Al riguardo si prevede inoltre che per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni di cui all’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, non si applichino ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
All’art. 42 del decreto viene inoltre disposto lo slittamento dal 16 maggio al 15 luglio 2022 della data di entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa. In tal senso viene modificato l’art. 389, comma 1, del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, con abrogazione anche del comma 1-bis che ha posticipato le procedure di allerta e di composizione assistita al 31 dicembre 2023.
Novità anche in materia di Superbonus e Ecobonus; dovranno infatti essere trasmessi all’Enea i dati relativi agli interventi che usufruiscono delle agevolazioni.