Aiuti di Stato durante l’emergenza Covid: autodichiarazione entro il 30 giugno. Approvato il modello
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È stato emanato ieri il Provvedimento direttoriale n. 143438 del 27 aprile 2022 con il quale è stato approvato – in attuazione del D.M. 11 dicembre 2021 – il modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 devono inviare all’Agenzia delle Entrate. Definiti inoltre le modalità e i termini di restituzione volontaria degli stessi aiuti in caso di superamento dei massimali previsti.
L’adempimento è stato introdotto per attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e il rispetto delle varie condizioni previste.
Al riguardo si precisa quanto segue:
- sono tenuti ad inviare il modello tutti gli operatori economici che hanno percepito aiuti previsti dalle norme agevolative che rientrano nel regime “ombrello”, di cui all’art. 1 , commi da 13 a 15, del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modifiche dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69). L’adempimento non è obbligatorio nel caso in cui la dichiarazione sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l’accesso a quegli aiuti che già prevedevano l’autodichiarazione, a meno che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nell’art. 1 del D.L. n. 41/2021. In quest’ultimo caso, la dichiarazione dev’essere comunque presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente usufruiti, nonché di quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva presentata in precedenza.
La dichiarazione dev’essere comunque presentata quando:
– il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
– il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;
– il beneficiario si è avvalso della possibilità di “allocare” la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti richiesti, e in parte nella Sezione 3.1 del Temporary Framework, qualora residui il massimale stabilito; - l’autodichiarazione dovrà essere inviata tra il 28 aprile e il 30 giugno 2022 tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito o attraverso i canali telematici dell’Agenzia. A tal fine il contribuente si può avvalere di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni. Entro 5 giorni dall’invio sarà rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico o lo scarto della dichiarazione. In quest’ultimo caso, sarà comunque considerata tempestiva la dichiarazione trasmessa nuovamente entro i 5 giorni successivi alla comunicazione di scarto dell’Agenzia;
- la dichiarazione dev’essere presentata anche dai contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, ai sensi dell’art. 5 , commi da 1 a 9, del D.L. n. 41/2021. Anche tali soggetti sono tenuti ad adempiere all’obbligo entro il 30 giugno o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata;
- con separata risoluzione dell’Agenzia delle Entrate saranno istituiti i codici tributo da utilizzare per il riversamento volontario effettivo di quanto dovuto in restituzione;
- gli importi eccedenti i limiti dei massimali previsti dovranno essere volontariamente restituiti o sottratti da aiuti successivamente ricevuti entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021.
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