Esenti da Iva le prestazioni di “abitare supportato” rese a favore di portatori di handicap psichici
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 21), del D.P.R. 633/72, sono esenti da Iva le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie. Tale esenzione ha carattere oggettivo, essendo per la sua applicazione rilevante solo la riconducibilità dei servizi resi tra quelli indicati nella norma e non anche la natura giuridica del soggetto prestatore (in tal senso si richiamano le Risoluzioni 20 aprile 1999, n. 66/E, e 8 gennaio 2002, n. 1/E).
Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 27 aprile 2022, n. 221, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che rientrano nell’ambito applicativo dell’esenzione Iva in esame anche le rette chieste da un’impresa sociale a fronte delle prestazioni di “abitare supportato” rese presso le unità abitative a favore di portatori di handicap psichici: si tratta infatti di servizi di alloggio, servizi assimilabili a quelli di sostegno e cura della persona nonché altre prestazioni accessorie a questi ultimi.
Si ricorda inoltre che, per l’Agenzia delle Entrate (Risoluzione 16 marzo 2004, n. 39/E):
- l’esenzione Iva in commento “ha valenza oggettiva, nel senso che le prestazioni di servizi in essa elencate rientrano nell’esenzione dall’IVA a prescindere dalla natura giuridica del soggetto che le rende”;
- sono oggettivamente esenti le prestazioni rese da terzi presso una casa di riposo, “anche se distintamente specificate, sempre che le stesse, nella loro interezza e sostanzialmente, caratterizzino la gestione globale della RSA, la cui titolarità (del servizio, ndr) rimane in capo” al soggetto appaltante “il quale si limita ad una mera attività di controllo ed indirizzo a garanzia della qualità e dell’interesse collettivo” (in questo senso si richiama anche la Risoluzione 9 settembre 2002, n. 290/E);
- le altre prestazioni rese distintamente dalla gestione globale della casa di riposo – prestazioni infermieristiche e riabilitative – devono essere fatturate secondo il regime proprio delle stesse e dunque in regime di esenzione da Iva ove rientrino in una delle fattispecie di cui all’art. 10 del D.P.R. 633/72.