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Autotrasportatori, entro il 2 maggio la dichiarazione di rimborso

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Scadrà il prossimo 2 maggio il termine entro il quale gli autotrasportatori potranno presentare la dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/1995.

Si ricorda che nelle scorse settimane l’Agenzia delle Dogane ha reso disponibile il software utilizzabile dagli esercenti attività di autotrasporto per poter usufruire delle agevolazioni sul gasolio per uso autotrazione, da determinarsi sui quantitativi di prodotto consumati nel primo trimestre 2022.

Per effetto dell’art. 61 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modifiche dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27– modificativo del D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277– tale dichiarazione dev’essere presentata con periodicità trimestrale, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare.

Quindi, con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo dell’anno in corso, sono competenti alla ricezione delle dichiarazioni:

  1. per le imprese nazionali: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell’impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative;
  2. per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa;
  3. per le imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: ciascun esercente comunitario identifica l’Ufficio delle dogane cui spedire la dichiarazione di rimborso in base allo Stato Membro di appartenenza (vedi tabella allegata alla Nota 28 giugno 2021, n. 218324/RU ).

Hanno diritto all’agevolazione:

  • gli esercenti dell’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
  • gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422;
  • gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone;
  • le imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1073/2009;
  • le imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 ;
  • le imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422.

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