Contributo a fondo perduto perequativo: ai fini della verifica dei presupposti rileva la Dichiarazione dei Redditi
Con la Risposta all’istanza di interpello 20 aprile 2022, n. 199, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al contributo a fondo perduto perequativo previsto dall’art. 1, commi 16–27, del decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modifiche dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106), per i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva, che nel 2020 hanno subito un peggioramento del risultato economico di esercizio pari ad almeno il 30 per cento rispetto al 2019.
La norma è stata attuata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con il D.M. 12 novembre 2001 e dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento direttoriale 4 settembre 2021, prot. n. 227357/2021.
Ora, con la richiamata Risposta all’istanza di interpello 20 aprile 2022, n. 199, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai fini del calcolo del “peggioramento del risultato d’esercizio” (o del “risultato economico d’esercizio”), rileva il dato fiscale desumibile dal rigo della dichiarazione dei redditi espressamente indicato nella Tabella A allegata al richiamato Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Si ricorda che, per calcolare il contributo spettante, è previsto un meccanismo a scaglioni. In particolare, alla differenza tra il risultato economico di esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 2020 e quello relativo al periodo di imposta in corso al 2019 sono applicate le seguenti percentuali:
- 30 per cento per i soggetti con ricavi/compensi fino a 100mila euro;
- 20 per cento con ricavi/compensi superiori a 100mila e fino a 400mila euro;
- 15 per cento con ricavi/compensi superiori a 400mila e fino a 1 milione di euro;
- 10 per cento con ricavi/compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro;
- 5 per cento per i soggetti con ricavi/compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.
L’importo spettante dovrà essere calcolato al netto degli altri contributi a fondo perduto Covid già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate. Non spetterà alcun contributo perequativo se l’ammontare complessivo dei contributi, già riconosciuti dalle Entrate, è uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico d’esercizio del periodo d’imposta 2020 e quello relativo al periodo d’imposta 2019. Condizioni necessarie per l’accesso al contributo perequativo sono inoltre:
- l’aver presentato entro il 30 settembre 2021 la Dichiarazione Redditi relativa al 2020;
- l’aver validamente presentato anche la Dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2019.