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Regime impatriati anche per chi trasferisce la residenza in Italia per proseguire da remoto la precedente attività

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Con la Risposta all’istanza di interpello 8 aprile 2022, n. 186 , l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al regime degli impatriati, previsto dall’art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147.

In particolare, è stato precisato quanto segue:

  1. possono accedere al regime in esame anche i lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia per proseguire, in modalità da remoto, l’attività lavorativa resa a beneficio del proprio datore di lavoro estero in virtù di un preesistente contratto di lavoro dipendente, a nulla rilevando la circostanza che durante gli ultimi due periodi d’imposta antecedenti il trasferimento in Italia l’attività lavorativa sia stata svolta in distacco presso una sede estera diversa dalla sede principale e che, anche attraverso tale modalità, venga esercitato il proprio “ruolo apicale”;
  2. qualora il datore di lavoro “non abbia potuto” riconoscere l’agevolazione, il contribuente può fruirne, in presenza dei requisiti prescritti, direttamente nella dichiarazione dei redditi, indicando il reddito di lavoro dipendente già nella misura ridotta. Tale situazione si verifica, tra l’altro, nel caso in cui il datore di lavoro estero non assume la qualifica di sostituto d’imposta ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. In particolare, tranne il caso di una stabile organizzazione o base fissa in Italia, gli enti e le società non residenti non assumono la qualifica di sostituto d’imposta e, pertanto, non sono tenuti ad applicare le ritenute sui corrispettivi erogati ai propri dipendenti in Italia. Le società non residenti, infatti, seppur ricomprese, sotto il profilo soggettivo, tra i soggetti indicati al primo comma del citato art. 23 del D.P.R. n. 600/1973, in linea di principio, ne sono oggettivamente escluse in ragione della delimitazione territoriale della potestà tributaria dello Stato (C.M. 23 dicembre 1997, n. 326, par. 3.1);
  3. nell’ipotesi descritta, il contribuente può fruire dell’agevolazione direttamente nella dichiarazione dei redditi, compilando la casella “casi particolari” del quadro C del modello 730 o RC del modello Redditi PF relativo ai redditi per lavoro dipendente e assimilati e indicando il reddito di lavoro dipendente nei righi corrispondenti già nella misura ridotta.

Risposta_186_08.04.2022

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