Bonus sociali elettricità e gas, da domani valore ISEE pari a 12mila euro
Da domani, 1° aprile e fino al 31 dicembre 2022 il valore ISEE di accesso ai bonus sociali elettricità e gas è pari a 12.000 euro: è quanto dispone il decreto “Ucraina” (D.L. 21 marzo 2022, n. 21).
Il provvedimento riconosce tra l’altro:
- un credito d’imposta a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica. Il credito è pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022 ed è riconosciuto qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Il credito d’imposta può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario o imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia;
- un credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale. Il credito è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare del 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Il credito d’imposta può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario o imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
La cedibilità del credito è estesa al credito d’imposta già riconosciuto alle imprese energivore e a forte consumo di gas naturale ai sensi del D.L. 4/2022 e del D.L. 17/2022 .