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Dividendi, dalle Entrate chiarimenti su regime transitorio e presunzione di prioritaria distribuzione degli utili

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Con la Risposta ad istanza di interpello 30 marzo 2022, n. 163 , l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla corretta applicazione del regime transitorio relativo ai dividendi su partecipazioni qualificate, ai sensi dell’art. 1, comma 1006 , della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e delle disposizioni sulla presunzione di prioritaria distribuzione degli utili pregressi contenute nel D.M. 26 maggio 2017.

Al riguardo l’Agenzia, dopo aver delineato il quadro normativo, ha precisato che:

  • ai fini dell’applicazione del regime transitorio sulle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate, e formatisi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, è necessario che le predette distribuzioni siano deliberate entro il 31 dicembre 2022;
  • la presunzione di prioritaria distribuzione degli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 opera indipendentemente da quanto indicato nella delibera di distribuzione degli utili;
  • la presunzione di prioritaria distribuzione degli utili è applicabile qualunque sia la natura della partecipazione (qualificata o non qualificata) e del percettore degli utili, anche nei casi in cui l’applicazione della disposizione risulti ininfluente sul trattamento impositivo dei dividendi perché sottoposti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.

Risposta n 163

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