Imu: dubbi di legittimità costituzionale in merito ai limiti dell’esenzione per il nucleo familiare
Ieri la Corte Costituzionale ha deciso di sollevare davanti a se stessa la questione di costituzionalità in merito all’art. 13, comma 2, quarto periodo, del D.L. n. 201/2011, convertito con modifiche dalla Legge n. 214/2011.
La questione era stata sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, con riferimento all’esenzione disciplinata nel quinto periodo del richiamato secondo comma dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011. I giudici tributari, in particolare, hanno censurato la disciplina nell’interpretazione della Corte di Cassazione, secondo cui l’esenzione dall’Imu per l’abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare dev’essere esclusa qualora uno dei suoi componenti abbia la residenza anagrafica in un immobile ubicato in un altro Comune.
Come sottolineato in un comunicato stampa diffuso dalla Consulta, i giudici delle leggi dubitano della legittimità costituzionale – in relazione agli articoli 3, 31 e 53 della Costituzione – del riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell’immobile (com’era nella versione originaria dell’Imu) ma anche del suo nucleo familiare.
In tal modo, quest’ultimo potrebbe diventare un elemento di ostacolo all’esenzione per ciascun componente della famiglia che abbia residenza anagrafica ed effettiva dimora abituale in un immobile diverso.
Tale questione – ha affermato la Corte Costituzionale – è pregiudiziale rispetto a quella sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli.