Valido il provvedimento che autorizza l’amministratore di sostegno a pagare i debiti del beneficiario deceduto
L’art. 48 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 contiene misure concernenti specifici obblighi e divieti posti a carico di soggetti terzi, debitori e/o detentori di beni del defunto, riguardo il compimento di atti relativi ai trasferimenti mortis causa.
Lo scopo di tale disposizione è quello di evitare che gli aventi causa del de cuius possano porre in essere comportamenti evasivi ai fini del tributo successorio, obbligandoli indirettamente a dichiarare la successione.
Ora, con la Risposta all’istanza di interpello 22 marzo 2022, n. 147 , l’Agenzia delle Entrate ha precisato che è compatibile con il richiamato art. 48 del D.Lgs. n. 346/1990, il provvedimento appositamente emanato dal giudice tutelare nell’ambito del procedimento dell’amministrazione di sostegno, con il quale si autorizza l’amministratore di sostegno a provvedere al pagamento delle spese funerarie o gli altri debiti del beneficiario deceduto.
L’esecuzione del provvedimento giudiziale, quindi, non costituisce una violazione punibile, per cui non può applicarsi la sanzione prevista dal combinato disposto dei commi 2 e 4 dell’art. 53 del medesimo D.Lgs. n. 346/1990.