Iva al 22% sulla fornitura di materiale didattico-ricreativo per l’infanzia
Ai fini Iva, configura una cessione di beni e non una prestazione di servizi la realizzazione di servizi educativi all’infanzia effettuati tramite la fornitura di materiale didattico-ricreativo (nella fattispecie, materiali di cancelleria, libri, adesivi, prodotti di cartotecnica, schede illustrative e un video tutorial scaricabile on line).
Di conseguenza, tale operazione dev’essere assoggettata ad Iva con l’aliquota ordinaria, non potendosi applicare l’art. 10, n. 20), della Tabella A , parte II-bis, allegata al D.P.R. n. 633/1972: è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 22 marzo 2022, n. 148 .
Al riguardo si ricorda quanto segue:
- la Tabella A , Parte II-bis, allegata al D.P.R. n. 633/1972, dispone che sono soggette all’aliquota del 5 per cento, tra l’altro, le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’art. 10, comma 1, rese a favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi;
- il citato art. 10 , n. 20), del D.P.R. n. 633/1972, prevede l’esenzione dall’Iva per le prestazioni “educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da (…) comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici (…)”.
A tal fine occorre distinguere tra:
- profilo soggettivo: l’aliquota ridotta del 5 per cento si applica alle prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e a quelle didattiche in generale rese da cooperative sociali e loro consorzi nei confronti degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di Aids, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza;
- profilo oggettivo: le prestazioni devono essere di natura educativa o didattica di ogni genere, intendendosi con tale nozione anche quelle attività in cui l’istruzione è fornita per sviluppare conoscenze e attitudini, e purché non abbiano carattere puramente ricreativo.
Tale regime di favore si estende anche alle cessioni accessorie di materiale didattico utilizzabili strettamente per tale scopo e non è suscettibile di impieghi di natura diversa.