Patent Box, dal Fisco chiarimenti sulla determinazione del nexus ratio nel consolidato fiscale
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.M. 1° marzo 2018 (emanato in materia di consolidato nazionale), i requisiti del possesso della partecipazione totalitaria e della tassazione consolidata devono sussistere ininterrottamente a partire dall’esercizio in cui sono sostenuti i costi rilevanti ai fini del Patent Box.
Per effetto dell’art. 9, comma 6, del D.M. 28 novembre 2017, i costi che rilevano ai fini dell’agevolazione in esame sono i seguenti:
- per i primi tre periodi d’imposta di efficacia della disciplina del Patent Box, sono quelli sostenuti nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi e nei 3 periodi d’imposta precedenti;
- a partire dal terzo periodo d’imposta successivo, quelli sostenuti nel primo esercizio di attuazione del regime per singolo bene immateriale agevolabile.
Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 21 marzo 2022, n. 137, è stato precisato che in corrispondenza dei costi rilevanti ai fini del Patent Box, si ritiene che la titolarità del bene immateriale agevolabile debba sussistere per i medesimi periodi d’imposta a cui si riferiscono i citati costi (indicati ai sensi dell’art. 9, comma 6, del D.M. 28 novembre 2017), nell’ottica dell’assimilazione del consolidato alla singola impresa, in modo da evitare disparità di trattamento tra più soggetti giuridici che costituiscono un unico soggetto economico e fiscale e l’unico soggetto giuridico che detiene la titolarità del bene qualificato e svolge l’attività di ricerca e sviluppo sottesa al riconoscimento del beneficio.