“Nuova Sabatini”, il Mise adegua la normativa alle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022
Per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 48, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), è stata ripristinata l’erogazione dei contributi relativi alla “Nuova Sabatini” in più quote, con riferimento alle domande presentate dalle imprese a banche ed intermediari finanziari dal 1° gennaio 2022, ferma restando la possibilità di procedere all’erogazione in un’unica soluzione, nei limiti delle risorse disponibili, in caso di finanziamenti di importo non superiore a 200.000 euro.
L’erogazione del contributo in un’unica soluzione è stata confermata solo per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, nonché per le domande presentate a decorrere:
- dal 1° maggio 2019 al 16 luglio 2020, se l’importo del finanziamento deliberato a favore della Pmi non è superiore a 100.000 euro, come già disposto dall’art. 20, comma 1, lettera b), del D.L. 30 aprile 2019, n. 34;
- dal 17 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, qualora l’importo del finanziamento deliberato a favore della Pmi non superi 200.000 euro, come già disposto dall’art. 39, comma 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76;
- dal 1° gennaio 2022, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato a favore della Pmi non sia superiore a 200.000 euro, come già disposto dalla richiamata legge di Bilancio 2022 (Legge 234/2021).
Ora, con la Circolare direttoriale 17 marzo 2022, n. 696, il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla Manovra 2022, integrando la Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036.
Si ricorda infine che l’art. 1, comma 47, della Legge 234/2021 ha stanziato a favore della “Nuova Sabatini” ulteriori 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e 60 milioni di euro per il 2027.