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L’abilitazione all’apposizione del visto di conformità fa scattare l’obbligo di formazione continua

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Ai sensi dell’art. 8, comma 4, del Regolamento per la formazione professionale continua, “al fine di esentare dall’assolvimento dell’obbligo formativo coloro che, non esercitando neanche occasionalmente la professione, ne avanzino richiesta, l’Ordine territoriale effettua la propria attività di verifica in base a una dichiarazione nella quale l’iscritto, sotto la propria personale responsabilità, dichiari di:

  • non essere in possesso di partita IVA, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione;
  • non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;
  • non esercitare l’attività o le funzioni professionali neanche occasionalmente e in qualsiasi forma”.

L’esonero può essere riconosciuto solo qualora ricorrano tutte e tre le condizioni sopraindicate. Nel caso in cui l’iscritto sia abilitato all’apposizione del visto di conformità e sia dipendente di una società di servizi interamente posseduta da un’associazione di categoria, è comunque tenuto allo svolgimento della formazione professionale: lo ha precisato il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con il Pronto Ordini 11 marzo 2022, n. 47/2022.

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