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Alla Camera la modifica dell’imposta di registro sugli atti giudiziari

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È stata assegnata all’esame della Commissione Finanze della Camera la proposta di legge n. 3394, contenente misure in materia di pagamento dell’imposta di registro sugli atti giudiziari.

Il provvedimento, in particolare:

  1. introduce l’obbligo per il giudice che definisce il procedimento di identificare espressamente la parte su cui grava l’imposta, così da eliminare ogni incertezza in caso di soccombenza reciproca o di compensazione delle spese;
  2. modifica l’art. 57 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, al fine di circoscrivere l’obbligo del pagamento dell’imposta di registro alla parte soccombente del giudizio o a quella individuata dal giudice in caso di soccombenza reciproca o di compensazione delle spese;
  3. interviene sull’art. 59 del medesimo D.P.R. n. 131/1986, che disciplina le fattispecie in cui la registrazione viene effettuata “a debito” immediatamente dopo la liquidazione, a conclusione dell’iter amministrativo presso l’Agenzia delle Entrate, al fine, anche in questo caso, di tutelare la parte vittoriosa del processo.

Nella Relazione di accompagnamento alla proposta in esame si ricorda tra l’altro che l’imposta di registro sui provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria è una delle forme di imposizione indiretta attraverso le quali l’ordinamento colpisce non l’immediata produzione di un reddito, bensì i successivi fenomeni di movimentazione della ricchezza tra i consociati. La disciplina di tale imposta è dettata dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

In particolare, la norma di riferimento per la tassazione degli atti giudiziari è l’art. 37, ai sensi del quale sono soggetti ad imposta “gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere”.

L’obbligo di registrazione grava su tutte le parti in causa, solidalmente tra loro, senza alcuna distinzione tra parte soccombente e parte vittoriosa.

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