In Gazzetta il “Milleproroghe” convertito in legge
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È stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale (n. 49, S.O. n. 8, del 28 febbraio 2022) il decreto “Milleproroghe” n. 228/2021 nella sua versione definitiva, derivante dalle modifiche apportate da Camera e Senato in sede di conversione in legge.
Tra le principali novità introdotte dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15 si segnalano le seguenti:
- l’introduzione di un contributo, nell’importo massimo di 600 euro per persona, parametrato alle diverse fasce ISEE, per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi. Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l’entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono stabiliti, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2022, con apposito decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
- la proroga al 31 luglio 2022 del termine fino al quale è possibile svolgere in videoconferenza le assemblee nonché le riunioni di consigli di amministrazione e collegi sindacali, a prescindere dalle previsioni statutarie. In particolare, è possibile prevedere:
a. il voto elettronico o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie;
b. che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, comma 5, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, del codice civile;
c. la non necessità, anche se previsti, che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo; - l’estensione dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 della sospensione dei termini per ottenere o mantenere l’agevolazione prima casa;
- l’estensione all’esercizio successivo a quello in corso alla data del 15 agosto 2020 della norma sul differimento degli ammortamenti contenuta nell’art. 60, comma 7-bis , del decreto “Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modifiche dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126);
- la proroga dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2022 del credito d’imposta previsto dall’art. 1, commi 117-123 , della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per i cuochi professionisti.
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