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Bonus edilizi, in Gazzetta il Decreto anti-frodi

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È entrato in vigore sabato 26 febbraio il D.L. 25 febbraio 2022, n. 13   (approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri) contenente importanti misure finalizzate al contrasto alle frodi in materia edilizia e sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili.

Il provvedimento – aveva precisato un comunicato stampa diffuso da Palazzo Chigi – “interviene per sbloccare il processo di cessione del credito dei bonus edilizi che ha subìto un rallentamento a seguito delle indagini in corso”.

In particolare, si prevede quanto segue:

  1. attraverso la modifica dell’art. 121, comma 1, del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), si rende possibile la cessione del credito – relativo sia al Superbonus, sia ai bonus edilizi “tradizionali” – per tre volte, con le due cessioni successive alla prima solo a favore di banche ed intermediari finanziari abilitati ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del D.Lgs. settembre 2005, n. 209. Resta ferma l’applicazione dell’art. 122-bis, comma 4 , del D.L. n. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima;
  2. il credito, inoltre, non potrà formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate. A tal fine viene introdotto un codice identificativo univoco del credito ceduto per consentire la tracciabilità delle cessioni (a tal fine seguirà un apposito provvedimento delle Entrate). Tali disposizioni si applicheranno alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022;
  3. i crediti sottoposti a sequestro dell’Autorità giudiziaria, una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, potranno essere utilizzati entro i termini ordinari, aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro, fermo restando il rispetto del limite annuale di utilizzo;
  4. previste sanzioni penali, con la reclusione da 2 a 5 anni, e multe da 50.000 a 100.000 euro per il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni necessarie per accedere ai bonus edilizi, “espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese”. La pena è aumentata se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri;
  5. per i lavori edili di cui all’allegato X al D.Lgs. n. 81/2008, di importo superiore a 70 mila euro, i bonus fiscali saranno riconosciuti solo se nell’atto di affidamento sia indicato che sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile (nazionale e territoriali), stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. Tale verifica dovrà essere effettuata dai soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lettere a) e b), del D.P.R. n. 322/1998 (iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria) e dai Caf ai fini del rilascio, ove previsto, del visto di conformità. La misura sarà efficace decorsi 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto e si applicherà ai lavori edili avviati successivamente a tale data.

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