Regime impatriati e distacco del lavoratore: casistica
Con la Risposta all’istanza di interpello 17 febbraio 2022, n. 85, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime speciale per i lavoratori impatriati (previsto dall’art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147), con particolare riferimento alle ipotesi di distacco dei lavoratori.
In particolare è stato affermato quanto segue:
IPOTESI | APPLICABILITÀ dell’AGEVOLAZIONE |
Distacco all’estero con successivo rientro in Italia, in presenza del medesimo contratto e presso il medesimo datore di lavoro | NO |
L’attività lavorativa svolta dall’impatriato costituisce una “nuova” attività lavorativa (1) | SI (2) |
Il soggetto, pur in presenza di un “nuovo” contratto per l’assunzione di un “nuovo” ruolo aziendale al momento dell’impatrio, rientra in una situazione di “continuità” con la precedente posizione lavorativa svolta in Italia prima dell’espatrio.
Esempi |
NO |
Qualora le condizioni oggettive del nuovo contratto (prestazione di lavoro, termine, retribuzione) richiedono un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche cui segue un mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione e del titolo del rapporto. | SI |
(1) Per effetto della sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, diverso dal contratto in essere in Italia prima del distacco, l’impatriato assume un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario. (2) A decorrere dal periodo d’imposta in cui il contribuente ha trasferito la residenza fiscale in Italia. (3) Costituiscono ad esempio indice di continuità sostanziale:
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