Attività per le quali occorrono il Green Pass “base” e “rafforzato” fino al 31 marzo
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L’Aula di Montecitorio ha approvato il Disegno di legge A.C. 3467 di conversione in legge, con modifiche, del decreto “anti-Covid” (D.L. 24 dicembre 2021, n. 221), contenente ulteriori misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19.
Viene tra l’altro stabilito quanto segue, con effetto fino al 31 marzo 2022:
GREEN PASS | ATTIVITÀ e SERVIZI per i QUALI é NECESSARIO |
“BASE” | Mense e catering continuativo su base contrattuale |
Concorsi pubblici | |
Corsi di formazione pubblici e privati (1) | |
“RAFFORZATO” | Servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, all’aperto o al chiuso (2) |
Alberghi e altre strutture ricettive | |
Servizi di ristorazione prestati all’interno di alberghi e strutture ricettive, anche se riservati ai clienti ivi alloggiati | |
Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre | |
Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce (3) | |
Sagre e fiere, convegni e congressi | |
Centri termali, (4) parchi tematici e di divertimento | |
Centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e all’aperto (5) | |
Feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati | |
Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò | |
Impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici | |
Spettacoli aperti al pubblico | |
Eventi e competizioni sportivi | |
Attività svolte in sale da ballo, discoteche e locali assimilati | |
Cerimonie pubbliche | |
(1) Ferma restando l’applicabilità dell’art. 9-ter.1 del D.L. 52/2021 e dell’art. 4-ter del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modifiche dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76. (2) Da qualsiasi esercizio di cui all’art. 4 del D.L. 221/2021, ad eccezione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. (3) Con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità. (4) Salvo che per gli accessi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche. (5) Con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione. |
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