Superbonus: “facciata continua” dell’edificio condominiale
Il Superbonus spetta anche per la sostituzione integrale della “facciata continua” di un edificio condominiale, sempreché siano rispettate le condizioni previste dall’art. 14 del D.L. 63/2013 e sussistano i requisiti previsti dal D.M. 6 agosto 2020 per le finestre comprensive di infissi: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 1° febbraio 2022, n. 61 .
Nella fattispecie sottoposta all’esame del Fisco, si trattava di una facciata che “si presenta come una struttura unica costituita da montanti verticali agganciati alla struttura portante dell’edificio e traversi orizzontali agganciati ai montanti, il tutto sostenente i pannelli vetrati non apribili e gli elementi finestrati (cd. ‘tamponamenti apribili scorrevoli’) agganciati a loro volta ai montanti e ai traversi”.
L’Agenzia ha inoltre affermato che la verifica che tale intervento sia conforme ai requisiti tecnici richiesti è asseverata – al pari di ogni altro intervento “trainante” o “trainato” di efficienza energetica – da un tecnico abilitato, ai sensi dell’art. 119, comma 13, del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77). I soggetti beneficiari dell’agevolazione possono optare, ai sensi dell’art. 121 del decreto “Rilancio”, in luogo dell’utilizzo diretto del Superbonus, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (cosiddetto sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione ad altri soggetti di un credito d’imposta di importo corrispondente a tale detrazione