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Regime impatriati anche per le attività svolte in smart working

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Può accedere al regime speciale previsto per gli impatriati il soggetto che svolga in Italia attività di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all’estero o i cui committenti (in caso di lavoro autonomo o d’impresa) siano stranieri (non residenti). Di conseguenza, l’agevolazione spetta anche per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia in modalità “smart working” per conto di un datore di lavoro con sede all’estero: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 31 gennaio 2022, n. 55.

Si ricorda che il regime speciale per gli impatriati – introdotto dall’art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 – si applica ai lavoratori che:

  1. trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, ai sensi dell’art. 2 del Tuir;
  2. non sono stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni, a pena di decadenza (art. 3, D.M. 26 maggio 2016). La residenza all’estero per almeno due periodi d’imposta è il periodo minimo sufficiente ad integrare il requisito della non residenza nel territorio dello Stato e a consentire l’accesso al regime agevolativo (Risoluzione Agenzia Entrate 7 luglio 2018, n. 51/E );
  3. svolgono l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

L’agevolazione in esame, quindi, risulta applicabile ai soli redditi che si considerano prodotti nel territorio dello Stato. Per individuare tali redditi si rinvia ai criteri di collegamento con il territorio dello Stato previsti dall’art. 23 del Tuir, il quale considera prodotti in Italia i redditi di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo se prestati nel territorio dello Stato, anche se remunerati da un soggetto estero. A tal fine, per “luogo di prestazione” dell’attività lavorativa, nella particolare ipotesi di svolgimento della prestazione medesima nella modalità di svolgimento dell’attività lavorativa flessibili (smart working o lavoro da remoto) bisogna avere riguardo al luogo dove il lavoratore dipendente è fisicamente presente quando esercita le attività per cui è remunerato.

Circolare_numero_15_del_28-01-2022

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