Superbonus, in vigore il decreto “anti-frodi”
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È stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale – ed entra in vigore oggi, 12 novembre 2021 – il D.L. 11 novembre 2021, n. 157 che introduce alcune misure finalizzate a contrastare le frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche.
In particolare:
- nell’ambito delle detrazioni riconosciute per gli interventi edilizi, l’obbligo del visto di conformità – che prima era previsto per la cessione del credito o lo sconto in fattura – viene esteso:
a. alle ipotesi in cui il Superbonus sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, tranne nei casi in cui la dichiarazione stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta;
b. ai casi di cessione del credito o sconto in fattura relativi alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus; - introdotta la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni su cessioni del credito o sconti in fattura inviate alla stessa Agenzia che presentano particolari profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. Modalità e termini per l’attuazione dei controlli saranno stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate;
- per lo svolgimento delle attività di controllo di competenza dell’Agenzia delle Entrate, è previsto l’utilizzo dei poteri previsti in materia di imposte dirette e di IVA e dell’atto di recupero, disciplinato dall’art. 1, commi 421 e 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Viene inoltre disciplinata, razionalizzata e potenziata l’attività di accertamento e di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate, relativamente alle detrazioni e cessioni dei crediti per lavori edilizi ed ai contributi a fondo perduto introdotti a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
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