Bonus “Teatri e spettacoli”, ammessi anche gli enti non commerciali
Anche gli enti non commerciali (ma solo con riferimento alle attività commerciali eventualmente esercitate) sono ammessi al credito d’imposta riconosciuto per le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo dall’art. 36-bis del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modifiche dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69): lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 10 novembre 2021, n. 14/E, con la quale sono state fornite indicazioni per beneficiare del credito d’imposta del 90% delle spese sostenute nel 2020, sui requisiti da rispettare e sulle tipologie di spese ammissibili.
In linea generale, possono usufruire del credito d’imposta tutte le imprese residenti (comprese le stabili organizzazioni) che operano nell’ambito delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo, anche attraverso l’utilizzo di sistemi digitali, a prescindere dalla natura giuridica, dal regime contabile adottato e dalle dimensioni aziendali. Tra queste attività, a titolo esemplificativo, rientrano il teatro, la musica, inclusa la lirica, la danza, le attività circensi e dello spettacolo viaggiante.
Rientrano nell’ambito applicativo della misura in esame anche tutti i soggetti operanti nei settori citati, che hanno iniziato l’attività nel corso del 2019, a condizione che soddisfino il requisito della riduzione del fatturato.
Ai fini del riconoscimento del credito di imposta le imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo dovranno presentare istanza telematica mediante la specifica “Comunicazione delle spese relative alle attività teatrali e agli spettacoli dal vivo”, approvata dall’Agenzia delle Entrate con Provvedimento 11 ottobre 2021, n. 262278/2021 , entro il 15 novembre 2021.
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