Imprese turistiche e agenzie di viaggio: credito d’imposta per gli investimenti
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 6 novembre 2021, n. 152 che, in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), introduce contributi a fondo perduto e un credito d’imposta a favore delle imprese turistiche finalizzati a sostenere interventi di riqualificazione e digitalizzazione delle strutture. Previsti inoltre incentivi per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e tour operator.
IMPRESE TURISTICHE
Il decreto introduce un credito d’imposta e un contributo a fondo perduto a favore delle imprese turistiche. |
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CREDITO d’IMPOSTA | ||
AMBITO SOGGETTIVO | Gli incentivi sono riconosciuti a:
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MISURA | Fino all’80% delle spese sostenute per gli interventi di cui sotto, realizzati dal 7 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto) al 31 dicembre 2024. | |
INTERVENTI AGEVOLATI |
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FRUIZIONE | Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, secondo le regole ordinarie; in alternativa può essere ceduto – con facoltà di successiva cessione – ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. | |
CONTRIBUTO a FONDO PERDUTO | ||
MISURA | Fino al 50% delle spese sostenute per gli interventi di cui sotto, realizzati dal 7 novembre 2021 al 31 dicembre 2024, con il limite massimo di 100mila euro. Il contributo è riconosciuto per un importo massimo pari a 40.000 euro, che può essere aumentato anche cumulativamente:
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AMBITO SOGGETTIVO | Il contributo spetta ai medesimi soggetti cui è riconosciuto il credito d’imposta. | |
INTERVENTI | Sono gli stessi indicati sopra per il credito d’imposta. | |
EROGAZIONE | In un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda, un’anticipazione non superiore al 30% a fronte di una garanzia fideiussoria rilasciata da banche o assicurazioni o intermediari finanziari iscritti nell’apposito albo, o cauzione costituita, a scelta del beneficiario, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato. | |
CUMULO di CREDITO d’IMPOSTA e CONTRIBUTO | I due incentivi sono cumulabili, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto per gli interventi agevolati. | |
Per le spese ammesse non coperte dagli incentivi di cui sopra, è possibile fruire anche del finanziamento a tasso agevolato previsto dal D.M. 22 dicembre 2017 , a condizione che almeno il 50% di tali costi sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica. Gli incentivi in esame si applicano anche in relazione ad interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi alla data del 7 novembre 2021, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dalla medesima data. |
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AGENZIE di VIAGGIO e TOUR OPERATOR | ||
CREDITO d’IMPOSTA | Alle agenzie di viaggi e ai tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12, è riconosciuto un credito d’imposta, nella misura del 50% dei costi sostenuti, a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024 per investimenti e attività di sviluppo digitale ex art. 9, commi 2 e 2-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modifiche dalla Legge 29 luglio 2014, n. 106, fino all’importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro. |