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Imprese turistiche e agenzie di viaggio: credito d’imposta per gli investimenti

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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 6 novembre 2021, n. 152 che, in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), introduce contributi a fondo perduto e un credito d’imposta a favore delle imprese turistiche finalizzati a sostenere interventi di riqualificazione e digitalizzazione delle strutture. Previsti inoltre incentivi per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e tour operator.

IMPRESE TURISTICHE

Il decreto introduce un credito d’imposta e un contributo a fondo perduto a favore delle imprese turistiche.

CREDITO d’IMPOSTA
AMBITO SOGGETTIVO Gli incentivi sono riconosciuti a:

  • imprese alberghiere;
  • strutture che svolgono attività agrituristica;
  • strutture ricettive all’aria aperta;
  • imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.
MISURA Fino all’80% delle spese sostenute per gli interventi di cui sotto, realizzati dal 7 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto) al 31 dicembre 2024.
INTERVENTI AGEVOLATI
  • Interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
  • Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla Legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503;
  • Interventi edilizi ex art. 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui ai punti precedenti;
  • Realizzazione di piscine termali ed acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento di attività termali, relativi alle strutture di cui all’art. 3 della Legge 24 ottobre 2000, n. 323;
  • Spese per la digitalizzazione ex art. 9, comma 2, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modifiche dalla Legge 29 luglio 2014, n. 106;
  • Servizi di progettazione.
FRUIZIONE Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, secondo le regole ordinarie; in alternativa può essere ceduto – con facoltà di successiva cessione – ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari  finanziari.
CONTRIBUTO a FONDO PERDUTO
MISURA Fino al 50% delle spese sostenute per gli interventi di cui sotto, realizzati dal 7 novembre 2021 al 31 dicembre 2024, con il limite massimo di 100mila euro. Il contributo è riconosciuto per un importo massimo pari a 40.000 euro, che può essere aumentato anche cumulativamente:

  • fino ad ulteriori 30.000 euro, se l’intervento prevede una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell’importo totale dell’intervento;
  • fino ad ulteriori 20.000 euro, qualora l’impresa o la società abbia i requisiti previsti dall’art. 53 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, per l’imprenditoria femminile, per le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60% da giovani, le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai 2/3 da giovani e i cui  organi di amministrazione sono costituiti per almeno i 2/3 da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo. A tal fine, per “giovani” si intendono le persone con età compresa tra 18 anni e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda;
  • fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese con sede operativa in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
AMBITO SOGGETTIVO Il contributo spetta ai medesimi soggetti cui è riconosciuto il credito d’imposta.
INTERVENTI Sono gli stessi indicati sopra per il credito d’imposta.
EROGAZIONE In un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda, un’anticipazione non superiore al 30% a fronte di una garanzia fideiussoria rilasciata da banche o assicurazioni o intermediari finanziari iscritti nell’apposito albo, o cauzione costituita, a scelta del beneficiario, in  contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato.
CUMULO di CREDITO d’IMPOSTA e CONTRIBUTO I due incentivi sono cumulabili, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto per gli interventi agevolati.

Per le spese  ammesse non coperte dagli incentivi di cui sopra, è possibile fruire anche del finanziamento a tasso agevolato previsto dal D.M. 22 dicembre 2017 , a condizione che almeno il 50% di tali costi sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica.

Gli incentivi in esame si applicano anche in relazione ad interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi alla data del 7 novembre 2021, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dalla medesima data.

AGENZIE di VIAGGIO e TOUR OPERATOR
 CREDITO d’IMPOSTA Alle agenzie di viaggi e ai tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12, è riconosciuto un credito d’imposta, nella misura del 50% dei costi sostenuti, a decorrere  dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024 per investimenti e attività di sviluppo digitale ex art. 9, commi 2 e 2-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modifiche dalla Legge 29 luglio 2014, n. 106, fino all’importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro.

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