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Credito d’imposta per la promozione della musica e degli spettacoli dal vivo

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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 13 agosto 2021 con il quale il Ministero della Cultura detta la disciplina relativa al credito d’imposta per la promozione della musica, nonché degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.L. n. 91/2013, come modificato dall’art. 80, comma 6-bis, del decreto “Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104), e dall’art. 5, comma 4-bis, del decreto “Ristori” (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137).

In particolare:

  1. l’incentivo spetta alle imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali di cui all’art. 78 della Legge 22 aprile 1941, n. 633, e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo;
  2. il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti nel 2021 per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali. Il beneficio fiscale non può superare i 75mila euro;
  3. sono ammesse le seguenti spese:
    a. compensi afferenti allo sviluppo dell’opera, o spettanti agli artisti-interpreti o esecutori, al produttore artistico, all’ingegnere del suono e ai tecnici utilizzati dall’impresa per la sua realizzazione, nonchè spese per la formazione e l’apprendistato effettuate nelle varie fasi di tale sviluppo;
    b. spese relative all’utilizzo e nolo di studi di registrazione, noleggio e trasporto di materiali e strumenti;
    c. spese di post-produzione, o montaggio, missaggio, masterizzazione, digitalizzazione e codifica dell’opera, nonché spese di progettazione e realizzazione grafica;
    d. spese di promozione e pubblicità dell’opera;
  4. occorre un’attestazione relativa all’effettività dei costi sostenuti, rilasciata dal presidente del collegio sindacale o da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali o da un professionista iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o all’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale;
  5. per accedere al credito d’imposta, occorre inviare un’istanza al Ministero della Cultura dal 1° gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di distribuzione e commercializzazione dell’opera.

 

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