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In Gazzetta le regole per ottenere il “bonus idrico”

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L’art. 1, commi da 61 a 65 , della legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha introdotto il cosiddetto “bonus idrico” che si sostanzia in un contributo pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

Ora è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 27 settembre 2021 con il quale il  Ministero della Transizione Ecologica ha fornito ulteriori indicazioni in materia.

In particolare:

“BONUS IDRICO”: le NORME ATTUATIVE
BENEFICIARI Persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, nonché di diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione dell’istanza, su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su singole unità immobiliari, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.
SPESE AMMESSE
  • Fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate, lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.
  • Fornitura ed installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.
LIMITI Il bonus può essere riconosciuto a ciascun richiedente per un solo immobile e per una sola volta.
DIVIETO di CUMULO Il bonus idrico in esame è alternativo e non cumulabile, in relazione alle stesse spese, con altre agevolazioni fiscali relative alla fornitura, posa in opera ed installazione dei medesimi beni.
PROCEDURA Occorre presentare un’istanza registrandosi sull’applicazione web denominata “Piattaforma bonus idrico”, accessibile, previa autenticazione, dal sito del Ministero della Transizione Ecologica, che sarà disponibile entro 60 giorni dalla data di registrazione del decreto ministeriale.

L’identità dei beneficiari sarà accertata attraverso SPID o tramite Carta d’Identità Elettronica.

I rimborsi saranno emessi secondo l’ordine temporale di arrivo delle istanze fino ad esaurimento delle risorse, pari ad euro 20 milioni per l’anno 2021 e solo a seguito dei relativi controlli.

 

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