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Gratuito patrocinio: il reddito di cittadinanza va imputato “pro quota”

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Ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio rileva anche il reddito di cittadinanza, introdotto dal D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modifiche dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 19 gennaio 2022, n. 31 (in tal senso si richiama anche la Risposta 30 aprile 2021, n. 313).

Nell’occasione è stato anche affermato che, nel caso in cui il reddito di cittadinanza sia stato riconosciuto a favore del nucleo familiare di cui fa parte anche il soggetto che intende fruire del gratuito patrocinio, il quale benefici del citato reddito attraverso la carta intestata al coniuge, ai fini dell’ammissione al patrocinio gratuito, nella determinazione del reddito personale dev’essere considerato anche il predetto reddito per la quota del 50% qualora nel nucleo familiare, oltre ai due coniugi, non vi siano altri componenti maggiorenni.

Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, può essere ammesso al gratuito patrocinio “chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.493,82”, e “il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante”;
  2. per la giurisprudenza di legittimità, ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio, “si deve tener conto, nel periodo di imposta in cui sono percepiti, di tutti i redditi, anche se non sottoposti a tassazione, perché il legislatore, al fine di stabilire se la persona possa o meno fruire del patrocinio a spese dello Stato, non ha inteso limitarsi a prendere in considerazione i redditi dichiarati o comunque da dichiararsi in un determinato periodo di imposta, ma ha voluto prendere in considerazione tutti i redditi (persino quelli derivanti da attività illecita) dalla persona effettivamente percepiti o posseduti, anche se esclusi dalla base imponibile” (Cass. n. 24378/2019);
  3. con la Risoluzione 21 gennaio 2008, n. 15/E, è stato precisato che il reddito cui fare riferimento al fine di determinare se sussistono le condizioni per l’accesso al gratuito patrocinio è il reddito imponibile ai fini Irpef, così come definito dall’art. 3 del Tuir, integrato dagli altri redditi indicati dall’art. 76 del D.P.R. 115/2002.

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