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Riduzione del canone di locazione

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Ai sensi dell’art. 9-quater del decreto “Ristori” (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modifiche dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176), per il 2021, il locatore che abbia concesso un immobile ad uso abitativo ubicato in un Comune ad alta densità abitativa che costituisca abitazione principale, in caso di riduzione del canone di locazione, ha diritto a un contributo a fondo perduto pari al 50% della riduzione del canone, con un massimo di 1.200 euro per ciascun locatore.

Ai fini del riconoscimento del contributo di cui sopra, dal 6 luglio al 6 ottobre 2021, il locatore doveva comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo. In attuazione di tale norma è stato emanato il Provvedimento direttoriale 6 luglio 2021, n. 180139/2021, che definisce il contenuto informativo, le modalità applicative e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione. Successivamente, con Provvedimento direttoriale 27 ottobre 2021, n. 291082/2021, è stato disposto che, considerato che l’importo complessivo dei contributi richiesti è inferiore alle risorse finanziarie disponibili, a ciascun beneficiario venga erogato il 100 per cento del contributo a fondo perduto.

Si ricorda inoltre che:

  1. l’importo del contributo sarà accreditato direttamente sul conto intestato al beneficiario;
  2. prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle Entrate verifica che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente.

Ora, con la Risposta all’istanza di interpello 11 gennaio 2022, n. 13 , l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il contributo in esame non spetta con riferimento ai contratti di locazione che, seppur in essere alla data del 29 ottobre 2020, sono stati rinegoziati prima del 25 dicembre 2020, data di entrata in vigore del richiamato art. 9-quater. Tale articolo, infatti, si applica soltanto a decorrere dalla sua entrata in vigore, sulla base del principio generale secondo cui la norma non dispone che per l’avvenire e quindi per le rinegoziazioni effettuate a decorrere dal 25 dicembre 2020, relative a contratti di locazione in essere al 29 ottobre 2020 e solo con riferimento ai canoni del 2021 “rinegoziati”.

Risposta_13_11.01.2022

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