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Obbligo di Green Pass “rafforzato” per i lavoratori over 50: il decreto è in Gazzetta

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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 7 gennaio 2022, n. 1 , contenente le nuove misure finalizzate a fronteggiare l’emergenza Covid-19.

In sintesi le disposizioni in vigore dall’8 gennaio 2022:

Emergenza coronavirus: le ultime misure adottate dal Governo
Green pass “ordinario” Dal 20 gennaio 2022 obbligo di Green Pass “ordinario” per accedere a:

  • servizi alla persona.

Dal 1° febbraio 2022 obbligo di Green Pass “ordinario” per accedere a:

  • pubblici uffici;
  • servizi postali;
  • servizi bancari e finanziari;
  • attività commerciali.

Con apposito provvedimento saranno individuate specifiche deroghe.

Smart working I Ministri per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, e del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, hanno adottato una circolare rivolta alle pubbliche amministrazioni e alle imprese private “per raccomandare – si legge in un comunicato stampa diffuso da Palazzo Chigi – il massimo utilizzo, nelle prossime settimane, della flessibilità prevista dagli accordi contrattuali in tema di lavoro agile”.
Obbligo vaccinale Fino al 15 giugno 2022 obbligo vaccinale per tutti gli over 50 anni.

Dal 15 febbraio 2022, obbligo di Green Pass “rafforzato” per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro. I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso del Green Pass o che risultino privi dello stesso al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.

Dal 1° febbraio 2022 obbligo vaccinale per il personale universitario, senza limiti di età.

La violazione dell’obbligo di vaccinazione (ex D.L. n. 44/2021 ) è sanzionata in misura fissa per un ammontare di 100 euro (ex art. 1  D.L. 7 gennaio 2022), indistintamente per tutti i soggetti che a partire dal 1° febbraio 2022 non saranno in regola con l’obbligo vaccinale.

Scuola Scuola dell’infanzia: già con un caso di positività è prevista la sospensione delle attività per 10 giorni.

Scuola elementare: con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo 5 giorni (T5). In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di 10 giorni.

Scuola media e scuola superiore: fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2. Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe. Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per 10 giorni.

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