Tax credit locazioni anche per il contratto di “affidamento”
Il tax credit locazioni spetta anche in relazione a un contratto di “affidamento” riferito ad immobili, nel quale un soggetto acquisisce esclusivamente la disponibilità di spazi non attrezzati, provvedendo alle spese di realizzazione degli impianti e degli arredi necessari allo svolgimento dell’attività (nella fattispecie considerata, il canone previsto conteneva una quota fissa minima garantita a prescindere dal fatturato conseguito).
Per l’Agenzia, in particolare, il contratto di affidamento descritto è assimilabile alla locazione tipizzata nel codice civile e, di conseguenza, in presenza di tutte le altre condizioni previste dalla norma è possibile usufruire del credito d’imposta di cui all’art. 28 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), nella misura del 60% del canone di locazione pagato per i mesi in cui opera l’agevolazione.
Ai sensi della norma citata, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del medesimo D.L. n. 34/2020 , spetta un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo (comma 1).
In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetta nella misura del 30% dei relativi canoni (comma 2).