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Omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva

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In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonché da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell’anagrafe tributaria, ai sensi degli articoli 54-bis e 60 del D.P.R. 633/72. È peraltro fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, l’eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d’imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad Iva e finalizzati ad operazioni imponibili.

Tale principio, espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia 8 settembre 2016, n. 17758, è stato ribadito dalla quinta sezione tributaria con l’ordinanza 30 settembre 2021, n. 39181, depositata lo scorso 9 dicembre.

Si ricorda che l’art. 5, commi 19, del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modifiche dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69) ha introdotto la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito di controlli automatizzati delle dichiarazioni (ex art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 e art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972) relative ai periodi d’imposta 2017 e 2018; con il Provvedimento direttoriale 3 dicembre 2021, n. 345838/2021, l’Agenzia delle Entrate ha emanato le disposizioni attuative di tale misura. Possono accedervi i soggetti con partita Iva attiva alla data del 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale dovuta all’epidemia di Covid-19, abbiano subìto una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello registrato nel 2019. Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva si fa riferimento, in luogo del volume d’affari, all’ammontare dei ricavi e compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi trasmesse entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2020.

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