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Bonus: profili di rischio e sospensione comunicazioni cessioni crediti

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Ai sensi dell’art. 122-bis del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77) – introdotto dall’art. 2 del decreto “anti-frodi” (D.L. 11 novembre 2021, n. 157) – l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, le comunicazioni delle cessioni dei crediti, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate ai sensi degli articoli 121 e 122 del medesimo D.L. n. 34/2020, connotate da profili di rischio.

Ora, con il Provvedimento direttoriale 1° dicembre 2021, Prot. n. 340450/2021 , l’Agenzia delle Entrate ha:

  1. precisato che i profili di rischio attengono:
    a. alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso del Fisco;
    b. ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
    c. ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni;
  2. disciplinato le modalità di sospensione e di annullamento delle comunicazioni stesse.

Entro cinque giorni lavorativi dalla regolare ricezione della comunicazione, l’Agenzia delle Entrate rende noto al soggetto che ha trasmesso la comunicazione se la medesima è stata sospesa. Il periodo di sospensione non può essere maggiore di trenta giorni rispetto alla data nella quale l’Agenzia rende nota la sospensione stessa.

Qualora all’esito del controllo risultino confermati i rischi, sono annullati gli effetti della comunicazione e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che l’ha trasmessa. Se invece i rischi non risultano confermati, oppure è decorso il periodo di sospensione, la comunicazione produce effetto. In tali casi il termine finale di utilizzo del credito esposto nella comunicazione è prorogato per un periodo pari al periodo di sospensione della comunicazione stessa.

Si ricorda infine che con la Circolare 29 novembre 2021, n. 16/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai nuovi obblighi introdotti in materia di visto di conformità e asseverazione delle spese dal richiamato D.L. n. 157/2021 , entrato in vigore lo scorso 12 novembre ed attualmente all’esame del Parlamento per la conversione in legge.

Per quanto riguarda il Superbonus, in particolare, l’obbligo del visto di conformità è stato esteso al caso in cui la misura venga usufruita dal beneficiario in sede di dichiarazione dei redditi, fatto salvo il caso in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate, oppure tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.

provvedimento articolo 122 bis dl 34_2020

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