Superbonus, distinti modelli per interventi antisismici e di efficientamento energetico
Nel caso in cui sul medesimo edificio (anche unifamiliare) o sulla medesima unità immobiliare funzionalmente autonoma e con accesso indipendente vengano realizzati interventi quali la posa in opera del cappotto termico sull’involucro dell’edificio ed interventi di riduzione del rischio sismico (interventi trainanti), nonché la sostituzione degli infissi e l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e relativi sistemi di accumulo e di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici (interventi trainati), il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno di tali interventi: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 18 novembre 2021, n. 784.
In questo caso è possibile fruire della corrispondente detrazione a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi – non essendo possibile fruire per le medesime spese di più agevolazioni – e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.
Con il medesimo documento di prassi è stato inoltre chiarito che qualora si intenda eseguire sull’unità immobiliare di cui si è proprietari sia interventi antisismici che interventi di efficientamento energetico, di sostituzione dell’impianto di climatizzazione e di sostituzione di infissi e serramenti, occorre inviare all’Agenzia delle Entrate tre distinti moduli per la comunicazione dell’opzione per lo “sconto in fattura” o per la cessione del credito, ossia un modulo diverso per ogni intervento che sarà realizzato. Tale conclusione è confermata dalle istruzioni al relativo modello, ai sensi delle quali nel campo “Tipologia intervento”, il contribuente deve indicare il codice identificativo dell’intervento per il quale si effettua la comunicazione (distinguendo tra interventi su parti comuni e su singole unità immobiliari e, nello specifico, tra “interventi di efficienza energetica”, “interventi antisismici in zona sismica 1, 2 e 3” ed “altri interventi”).