Tax credit sanificazione e acquisto DPI
C’è tempo fino a domani, 4 novembre 2021, per inviare la comunicazione contenente l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, ai fini dell’accesso al credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19, di cui all’art. 32 del decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni in legge 23 luglio 2021, n. 106).
A tal fine occorre utilizzare il modello approvato con il Provvedimento direttoriale 15 luglio 2021, n. 191910/2021 . Al riguardo si ricorda quanto segue:
- la norma citata ha introdotto un credito d’imposta del 30 per cento per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19;
- il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2021;
- possono usufruirne:
a. i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
b. gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
c. le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, purché in possesso del codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di Bed and Breakfast; - sono ammesse le seguenti spese:
a. sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
b. somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali. Sono ricomprese tutte le spese connesse, propedeutiche e necessarie alla somministrazione stessa (ad esempio, l’acquisto dei tamponi, le spese del personale sanitario, ecc.), purché sostenute a favore di coloro che prestano attività lavorativa presso i soggetti beneficiari;
c. acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
d. acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
e. acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui sopra, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
f. acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione; - l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto, moltiplicato per la percentuale resa nota con apposito provvedimento, che sarà emanato entro il 12 novembre 2021;
- il credito d’imposta può essere utilizzato:
a. nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
b. in compensazione, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al precedente punto 5.
Con la Circolare n. 13/E pubblicata in data 2 novembre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sul credito d’imposta in commento, con particolare riferimento a soggetti beneficiari, misura del credito d’imposta, spese ammissibili e modalità di utilizzo del credito d’imposta.