Taxi, la fattura va emessa in duplice copia
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Le prestazioni di trasporto tramite taxi sono servizi soggetti all’obbligo di fatturazione su richiesta del committente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione, ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972.
La fattura è emessa in duplice copia e dev’essere conservata almeno dal prestatore, sicché può essere considerata documento analogico non unico.
Le medesime prestazioni sono invece esonerate dall’obbligo di certificazione tramite scontrino o ricevuta fiscale, ai sensi dell’art. 2, lettera l), del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 20 ottobre 2021, n. 740.
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