Bonus facciate anche per i parapetti
Con riferimento all’ambito applicativo del bonus facciate, con la Risposta all’istanza di interpello 6 ottobre 2021, n. 673, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
- rientrano nell’agevolazione le spese sostenute per i lavori riconducibili ai parapetti sull’involucro esterno visibile dell’edificio;
- sono invece esclusi i lavori per il rifacimento delle tende avvolgibili, salvo che, sulla base di presupposti tecnici, risultino “aggiuntivi” rispetto all’intervento edilizio, trattandosi di opere accessorie e di completamento dello stesso;
- non rientrano neppure le spese sostenute per l’installazione di un sistema di illuminazione della facciata.
Si ricorda che, con la Risposta 3 novembre 2020, n. 520, fu affermato che l’agevolazione spetta anche per le spese sostenute per l’isolamento dello “sporto di gronda”, trattandosi di un elemento che insiste sulla parte opaca della facciata, nonché per taluni interventi aggiuntivi quali lo spostamento dei pluviali, la sostituzione dei davanzali e la sistemazione di alcune prese e punti luce esterni, lo smontaggio e rimontaggio delle tende solari o la loro sostituzione, ma soltanto qualora ciò si rendesse necessario per motivi tecnici, trattandosi di opere accessorie e di completamento dell’intervento di isolamento delle facciate esterne nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell’intervento stesso.