In Gazzetta la legge-delega sulla riforma penale
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la delega al Governo per l’efficienza del processo penale (Legge 27 settembre 202, n. 134 ).
Tra le finalità del provvedimento si segnala – sottolinea la relazione di accompagnamento – l’esigenza di accelerare il processo penale anche attraverso una sua deflazione e la sua digitalizzazione. Le misure sono rivolte al potenziamento delle garanzie difensive e della tutela della vittima del reato. Un’innovativa disciplina concerne inoltre la ragionevole durata del giudizio di impugnazione del quale è prevista l’improcedibilità in caso di eccessiva durata.
È previsto inoltre che il Governo intervenga sulla disciplina dei procedimenti attribuiti alla competenza del giudice monocratico in cui non si fa luogo ad udienza preliminare e l’esercizio dell’azione penale avviene con citazione diretta a giudizio. In particolare, la riforma prevede un’udienza predibattimentale in camera di consiglio, da celebrare innanzi ad un giudice diverso da quello davanti al quale dovrà eventualmente tenersi il dibattimento (una sorta di udienza filtro), nell’ambito della quale il giudice dovrà pronunciare la sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna e potrà ricevere eventuali richieste di riti alternativi. Laddove invece il procedimento superi questa fase, il giudice dovrà fissare la data della successiva udienza dibattimentale, dinanzi a un giudice diverso.
Il provvedimento promuove anche la digitalizzazione del processo penale e, più in generale, l’impiego delle nuove tecnologie con finalità di velocizzazione e risparmio, anche muovendo dall’esperienza fatta nel corso della pandemia con il processo da remoto. A tal fine, l’art. 1, comma 5, detta i principi e criteri direttivi cui devono ispirarsi i decreti attuativi della delega in tema di processo penale telematico, affermando in generale il principio della obbligatorietà dell’utilizzo di modalità digitali tanto per il deposito di atti e documenti quanto per le comunicazioni e notificazioni. Pur nella previsione di una gradualità nell’implementazione del processo penale telematico, da garantire attraverso una disciplina transitoria, il legislatore delegato dovrà prevedere l’impiego di modalità non telematiche solo in via di eccezione.